Fulvio Sarzana, ospite al Convegno sul futuro del copyright di Cosenza organizzato da LaLeggePerTutti.it

Il copyright, tra mercato legale e pirateria. Le schede dei relatori: FULVIO SARZANA
COSENZA, (informazione.it - comunicati stampa - internet)

Traiamo alcuni estratti dal volume “LIBRO BIANCO su diritti d'autore e diritti fondamentali nella rete internet”, di cui l'avv. Sarzana è stato coautore.

 

Negli anni trenta, quando fu affidato all'architetto Robert Moses il compito di unire Long Island a New York, quest'ultimo progettò la costruzione di un ponte molto stretto per impedire agli autobus di raggiungere le spiagge e i parchi dell'isola.

Coloro che utilizzavano i mezzi pubblici erano infatti i ceti poveri, in prevalenza gli afro-americani e gli immigrati europei Irlandesi ed Italiani, non “graditi” alla popolazione anglofona cd WASP (acronimo del termine White Anglo-saxon protestant).

Long Island, nell'idea progettuale dell'architetto Moses, doveva essere un luogo raggiungibile solo dalle automobili del ceto medioalto.

In realtà si è visto che, nonostante il ponte stretto, il numero di furti negli appartamenti di Long Island non era inferiore a quello del resto dello Stato, anzi, trattandosi di una zona ad alta concentrazione di famiglie benestanti, era stato superiore rispetto ad altre zone più popolari: questo perché essendosi concentrati e rinchiusi a protezione delle loro proprietà gli abitanti della zona erano diventati un bersaglio molto più facile per i ladri che utilizzavano non gli autobus che non passavano attraverso il ponte, ma le macchine.

In effetti, si sarebbe potuto comprendere l'inutilità del progetto solo osservando che i ladri quando vogliono andare a compiere un furto non hanno bisogno di prendere l'autobus: si rubano direttamente la macchina con cui oltrepassano il ponte e vanno a compiere i furti.

Ma tant'è.

 

Questa forte polarizzazione di posizioni (e questa diversa visione del concetto di progresso e legislazione in divenire) ha determinato nei Paesi che hanno adottato norme sul copyright per adeguarle al contesto delle nuove tecnologie, una legislazione spesso “sbilanciata” verso il ruolo di repressione richiesto dai “terrorizzati” titolari dei diritti, o meglio da coloro che ne sfruttano in veste derivata i benefici economici.

Tali norme peraltro, per la natura stessa delle tecnologie di per sé mutevoli, non sono state quasi mai in grado di cogliere i significativi mutamenti della società e la necessità di adottare una politica di equilibrio tra le istanze dei titolari e i diritti dei cittadini digitali.

Si pensi alle Legislazioni Hadopi in Francia e al Digital Economy Act statunitense, fortemente stigmatizzate dalla Commissione sui Diritti Umani dell'ONU nel maggio 2011.13

 

L'Italia in questi ultimi dieci anni dopo alterne vicende, aveva adottato la politica di repressione basata sull'introduzione di fattispecie di natura penale (con il cd decreto Urbani nel 2004), modificando altresì, sempre con legislazione primaria, le norme processuali sul diritto d'autore con l'introduzione di strumenti processuali cautelari (e per ciò stesso rapidi) nel processo civile di fronte alle sezioni specializzate per la proprietà intellettuale del tribunale.

Improvvisamente si è assistito ad un cambio di rotta con l'affidamento del compito di regolamentare il tema all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

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