Associazione di Promozione Sociale - Riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore ha introdotto una disciplina degli Enti senza scopo di lucro al fine di uniformare un settore fino ad oggi caratterizzato da diverse norme succedutesi nel tempo.
PALO DEL COLLE, (informazione.it - comunicati stampa - non profit)

Anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono state disciplinate dalla nuova normativa:
sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
devono essere costituiti da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
devono svolgere una o più attività di interesse sociale (definizione contenuta nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore) nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Quindi, come nella disciplina precedente, è confermato che il raggiungimento degli scopi sociali dell’APS deve avvenire prevalentemente attraverso l’opera di volontariato dei propri associati nei confronti di quest’ultimi allo scopo di raggiungere un fine mutualistico e/o di terzi per scopi solidaristici.

Dato che molte norme del Codice del Terzo Settore entreranno in vigore secondo una preciso ordine temporale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto delle utili indicazioni per le Associazioni di Promozione Sociale al fine di gestire il periodo transitorio tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del Registro Unico Nazionale.

Le Associazioni di Promozione Sociale devono modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove norme, previste dal Codice del Terzo Settore, entro 18 mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo (3 agosto 2017) attraverso l’assemblea ordinaria.
Le norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (Titolo X del Codice), che si potranno applicare solo dal 2018, dovranno, tuttavia, entrare effettivamente in vigore solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione europea;
fino all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti derivanti dall’iscrizione delle Associazioni di Promozione Sociale ai registri nazionali, regionali e provinciali. Pertanto le nuove APS, nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale dovranno iscriversi ai citati registri attualmente previsti. In sede di verifica dei requisiti di iscrizione le APS già costituite alla data del 3 agosto 2017 potranno iscriversi agli attuali registri anche se lo Statuto non prevede i requisiti previsti dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore) in quanto quest’ultima prevede un termine di 18 mesi per adeguare gli Statuti.
Viceversa le APS costituite dopo il 3 agosto 2017 per potersi iscrivere negli attuali registri dovranno rispettare immediatamente i nuovi requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Nelle more che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo:

non potrà essere applicata la procedura semplificata per l’ottenimento della personalità giuridica;
non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi previsti dall’art. 49 del Codice del Terzo Settore;
non è previsto l’obbligo, ma solo la facoltà, per enti del Terzo Settore, di maggiori dimensioni, di adottare il Bilancio Sociale;
è immediatamente operativo l’obbligo di avere un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
è obbligatoria da subito la norma che prevede la redazione del Bilancio d’esercizio, come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, anche se non è possibile il deposito fino al momento in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale;
dal 1° gennaio 2019, con riferimento al 2018, entra in vigore l’obbligo di esporre annualmente sul sito internet dell’Ente del Terzo Settore emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo pagati agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati;
l’utilizzo dell’acronimo APS può essere utilizzato sin da subito dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri previsti dall’attuale normativa.
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