Anatocismo: illegittimo se manca la pattuizione degli interessi

Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte asserito che la ripetibilità va esclusa quando l'adempimento dell'obbligazione consistente nel pagamento di interessi ultralegali sia avvenuto in assenza di un patto scritto ex art. 1284 C.C., trattandosi di adempimento di un'obbligazione naturale.
roma, (informazione.it - comunicati stampa - società) Ai sensi dell'art. 2034 C.C. non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Il secondo comma stabilisce che i doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione (ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato) non producono altri effetti.Lo dichiara in una nota il tributarista Michel Emi Maritato presidente di Assotutela gia' presidente dell'associazione italiana tecnici econometrici.
Per la maggior parte della giurisprudenza, il pagamento spontaneo di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, configurandosi come adempimento di obbligazione naturale e rientrando, quindi, nella regola dettata dall'art. 2034 C.C., non è soggetto a ripetizione, sempre che si tratti di misura contenuta nei limiti del lecito. Ciò continua Maritato anche se, ovviamente, si precisa che l'indicato presupposto (del pagamento spontaneo) non ricorre nel caso di una banca, che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per la sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo.
Con la sentenza n. 30114/2017 la Cassazione ha stabilito che intanto può aversi l'irripetibilità, in quanto un patto, benché invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi, traendo da ciò la conclusione che, ove quel patto non vi sia, la regola dell'irripetibilità non trovi applicazione. Infatti nella giurisprudenza di legittimità è convinzione stabilmente invalsa che questo presupposto, secondo cui il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo (Cass., sent. 2262/1984).
La più recente giurisprudenza chiosa Maritato è venuta ad orientarsi nel senso che, in tema di anatocismo bancario, il principio dell'art. 2034 C.C. (secondo cui, come detto in precedenza, l'obbligazione naturale non è ripetibile) non operi in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso non essendo invero argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile.
In ragione delle argomentazioni appena svolte, è possibile rilevare, pertanto, che il correntista possa validamente chiedere la restituzione degli importi versati in favore del proprio istituto di credito tutte le volte in cui il contratto di conto corrente, mutuo o affidamento, non riporti l'analitica determinazione degli interessi anatocistici che saranno applicati al rapporto medesimo.