Credito d’imposta ZFU: l’Agenzia delle Entrate circoscrive l’utilizzo

InvestireOggi.it ECONOMIA

L’Agenzia delle Entrate esclude un utilizzo indiscriminato del credito d’imposta ZFU di cui all’art.

46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e lo fa con la Risposta n.

Si tratta, dunque, di una detassazione del reddito prodotto esclusivamente nel perimetro della ZFU di riferimento ed in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta). (InvestireOggi.it)

La notizia riportata su altri giornali

[. Le istruzioni , così come il modulo , si trovano nel provvedimento del 1° luglio dell’Agenzia delle Entrate, e sono validi non solo per l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, ma anche per il bonus botteghe del decreto Cura Italia . (Gooruf Italia News)

Utilizzo da parte dei cessionari. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari. (Quotidiano del Condominio)

"Promossa con particolare attenzione e impegno anche da Cncc, si tratta di una misura molto importante a supporto dell’intero comparto delle attività economiche del commercio, considerato che rimuove un ostacolo legato al livello di fatturato dei negozi che risultava discriminante, in particolare per i centri commerciali. (Mark Up)

I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma. Quindi anche se non ne siamo entusiasti dovremo cercare di promuoverlo al meglio poiché stenta a partire soprattutto tra gli operatori turistici che, è opportuno ricordarlo, sono assolutamente liberi nell’accettare o meno il BONUS VACANZE. (Primo Comunicazione)

Da ciò si deduce che è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza. La comunicazione di cui al punto 3.1, redatta secondo il modello allegato al presente provvedimento…”, quindi comunicazione telematica, utilizzando l’apposito modello, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. (Ecodellojonio)

Dal 13 luglio 2020 sarà possibile utilizzare l’opzione per la cessione del credito d’imposta tramite comunicazione web del Bonus affitto botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per la locazione di immobili non abitativi e d’azienda (introdotto dal Dl Rilancio). (Zazoom Blog)