Le tasse in Italia: le più strampalate del 2020

Proiezioni di Borsa ECONOMIA

Sulle suppliche, sull’ombra e sullo spirito. Il cittadino che desiderasse richiedere l’emanazione di un provvedimento è tenuto al pagamento della tassa sulle suppliche.

L’imposta sul tubo, sull’ombra, sui funghi, sui gradini, sui defunti, sulle gru e forse giungerà, ancor più sgradita, la tassa sula suocera.

Ci riferiamo alle tasse più strampalate del 2020 in Italia, quelle che colpiscono, oltre che per l’importo, per la fantasia dei loro ideatori. (Proiezioni di Borsa)

Su altri giornali

Nel caso in cui in un preliminare immobiliare il venditore consegni anticipatamente l’abitazione, “l’Agenzia ritiene di dover esigere una maggiore imposta”. Come segnalato da Italia Oggi, sono in aumento da parte dell’Agenzia delle Entrate le richieste di imposte e tasse di importi minimi relativamente ad atti stipulati da notai. (idealista.it/news)

(…) Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale“. (Euroconference NEWS)

Tasse scolastiche non dovute, arrivano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso con la consulenza giuridica numero 3 del 20 febbraio. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il meccanismo di rimborso delle tasse scolastiche non dovute avviene in modo automatico, così come disciplinato dal provvedimento del 7 febbraio 2014. (Money.it)

Agevolazione prima casa: in seguito alla vendita entro un anno, è possibile precedere all’acquisto di una seconda abitazione, in sostituzione, anche all’estero per conservare i benefici. Protagonista è un contribuente italiano residente in Svizzera che nel 2018 ha venduto un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa. (Informazione Fiscale)

n. 633 del 1972, emergeva che, con riferimento all’utilizzo del plafond IVA, si applica il criterio del “registrato” e non quello di competenza, risultante dall’art. 26 ottobre 1972, n. 633, poi rettificate nell’anno 2004, sulla base di una nuova dichiarazione d’intento, in ragione di un errore sulla determinazione del prezzo. (Commercialista Telematico)

Questa, in sintesi, l'indicazione della risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio in conseguenza di una istanza del ministero dell'Istruzione. (Il Sole 24 ORE)