Credito d'imposta Sisma Centro Italia: no a monitor ed espositori in comodato a terzi

Euroconference NEWS ECONOMIA

Il tema dei beni concessi in comodato a terzi al di fuori della struttura produttiva aziendale era già stato affrontato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 118/E/2016.

Non sono ammissibili al credito d’imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia, di cui all’articolo 18-quater D.L.

Sulla base di questi elementi i Totem digitali possono essere considerati come “mere diramazioni della struttura produttiva aziendale” e parte integrante del medesimo processo produttivo, indipendentemente dalla delocalizzazione fisica. (Euroconference NEWS)

Se ne è parlato anche su altre testate

34/2020 del cosiddetto Decreto Rilancio, nell’ambito delle previsioni volte a sostenere la ripresa delle attività produttive a seguito del lockdown determinato dalla pandemia Covid 19. 2' di lettura. 23/09/2020 - Con il provvedimento n. (Vivere Fermo)

A chiarirlo l’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello di un Comune (link in basso). Il dubbio è […]. Potrebbe interessarti anche: (Qualenergia.it)

Hanno un trattamento di favore esclusivamente i beni strumenti nuovi e destinati ad attività produttive ubicate nel territorio dello Stato. Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications! (CCSNews)

Link utili Entrate, risposta a interpello 404/2020 Altri provvedimenti. In breve Il Fisco si esprime nell’interpello 404/2020 in analogia a quanto già affermato per il bonus investimenti (super e iperammortamenti) e per la Tremonti-ter. (Il Sole 24 ORE)

Bonus Investimenti al sud, non rientrano i monitor pubblicitari. Sotto il profilo oggettivo, i beni agevolabili devono essere caratterizzati della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa. (InvestireOggi.it)

Infine nella sezione I del quadro C potrà essere espressa l’opzione desiderata barrando la casella “B – Cessione del credito di imposta”: qui potrà essere indicato l’importo totale ceduto (in caso di cessione prima di aver iniziato ad utilizzare la detrazione), oppure l’importo residuo ceduto (in caso di cessione negli anni successivi, dopo aver iniziato ad usufruire dell’agevolazione). (Fiscoetasse)