Covid-19, spese sanificazione e Dpi: da Agenzia Entrate novità su procedure per bonus

Farmacista33 ECONOMIA

In particolare, «si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le spese sono considerate ammissibili».

Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro».

Possono essere aggiunte, ai fini del credito anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

lug142020. Covid-19, spese sanificazione e Dpi: da Agenzia Entrate novità su procedure per bonus. (Farmacista33)

Su altri media

I destinatari sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore; sono inclusi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività elencate nella tabella della circolare AE n. (Commercialista Telematico)

ronto il modello e le istruzioni per poter fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall'art. Contestualmente – con la Circolare 10 luglio 2020, n. (MySolution)

120);. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. (Diritto Bancario)

Bonus potrebbe essere inferiore. Le risorse stanziate dal decreto rilancio per il bonus sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale sono pari a 200 milioni di euro, poca cosa se si considera che il bonus è valido per tutte le spese ammesse effettuate nel 2020. (Investire Oggi)

Ecco una guida al Credito d’Imposta per la Sanificazione: come funziona? I beneficiari. Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. (lentepubblica.it)

Per il Terzo settore, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile il bonus anche se non si esercita, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. (PMI.it)