Ex Superammortamento: anche gli enti non commericali possono godere del nuovo credito d'imposta

Qualenergia.it ECONOMIA

Non solo le imprese: anche un ente pubblico o di altra natura giuridica, per acquistare e installare un impianto di produzione di elettricità, può avvalersi del credito d’imposta che con l’ultima legge di bilancio ha sostituito super e iperammortamento.

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A chiarirlo l’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello di un Comune (link in basso).

(Qualenergia.it)

Su altre fonti

È necessario, però, che il bene sia “nuovo” almeno in fase di primo acquisto. Il credito d'imposta per gli investimenti strumentali nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015) è liberamente fruibile anche in ipotesi di contratti di sale and lease back. (Il Sole 24 ORE)

Hanno un trattamento di favore esclusivamente i beni strumenti nuovi e destinati ad attività produttive ubicate nel territorio dello Stato. Nella risposta all’interpello n. 389, l’Agenzia delle Entrate fornisce precise indicazioni sui soggetti che hanno diritto al credito di imposta beni strumentali. (CCSNews)

Credito di imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia colpite da eventi sismici”, fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus investimenti al sud”, in particolare relativi al profilo oggettivo di questa agevolazione. (InvestireOggi.it)

Il bonus affitti è solo uno dei tanti bonus che il governo ha voluto inserire in questo momento di grave crisi, ma risulta essere uno dei più importanti. Il bonus affitti è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone o al 30% in caso di contratti particolari come quelli relativi a servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. (Ultim'ora News)

Il credito di imposta previsto originariamente era determinato in misura pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario. (Vivere Fermo)

Infine nella sezione I del quadro C potrà essere espressa l’opzione desiderata barrando la casella “B – Cessione del credito di imposta”: qui potrà essere indicato l’importo totale ceduto (in caso di cessione prima di aver iniziato ad utilizzare la detrazione), oppure l’importo residuo ceduto (in caso di cessione negli anni successivi, dopo aver iniziato ad usufruire dell’agevolazione). (Fiscoetasse)