Detrazione Iva esclusa se l'inesistenza del fornitore era conoscibile

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Nel caso concreto, quindi, i giudici hanno ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse correttamente assolto all’onere probatorio e hanno confermato l’indetraibilità dell’Iva.

È questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23080, depositata ieri, 22 ottobre.

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