«Una presa in giro il credito di imposta ridotto al 9%»

Trentino ECONOMIA

Non possiamo che esprimere grande rammarico per questa presa in giro, auspicando una doverosa integrazione degli importi - afferma il presidente Marco Segatta -.

Tante imprese hanno dovuto ma anche, con grande senso di responsabilità, voluto investire in questi presidi a tutela dei lavoratori e dei clienti, convinti di avere un aiuto dallo Stato che ora è rimodulato in maniera assolutamente inaccettabile». (Trentino)

Se ne è parlato anche su altri giornali

A chiarirlo l’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello di un Comune (link in basso). Non solo le imprese: anche un ente pubblico o di altra natura giuridica, per acquistare e installare un impianto di produzione di elettricità, può avvalersi del credito d’imposta che con l’ultima legge di bilancio ha sostituito super e iperammortamento. (Qualenergia.it)

Bonus Investimenti al sud, non rientrano i monitor pubblicitari. Sotto il profilo oggettivo, i beni agevolabili devono essere caratterizzati della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa. (InvestireOggi.it)

Anche un Comune può trarne beneficio, nel corso della sua attività produttiva e distributiva di energia elettrica, purché gli ulteriori requisiti siano rispettati. Nella risposta all’interpello n. 389, l’Agenzia delle Entrate fornisce precise indicazioni sui soggetti che hanno diritto al credito di imposta beni strumentali. (CCSNews)

Il credito d'imposta per gli investimenti strumentali nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015) è liberamente fruibile anche in ipotesi di contratti di sale and lease back. È necessario, però, che il bene sia “nuovo” almeno in fase di primo acquisto. (Il Sole 24 ORE)

2' di lettura. 23/09/2020 - Con il provvedimento n. 302831 dell’11/9/2020 l’Agenzia delle Entrate ha indicato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale; le domande, per chi ne era a conoscenza, erano state inviate dal 20/7/2020 al 7/9/2020. (Vivere Fermo)

Infine nella sezione I del quadro C potrà essere espressa l’opzione desiderata barrando la casella “B – Cessione del credito di imposta”: qui potrà essere indicato l’importo totale ceduto (in caso di cessione prima di aver iniziato ad utilizzare la detrazione), oppure l’importo residuo ceduto (in caso di cessione negli anni successivi, dopo aver iniziato ad usufruire dell’agevolazione). (Fiscoetasse)