False mail dall’Agenzia delle Entrate: “Non aprite gli allegati, cestinatele subito”

QuiFinanza ECONOMIA

Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

editato in: da. Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. (QuiFinanza)

Se ne è parlato anche su altri giornali

“Inoltre – precisa – non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate”. (CorCom)

Laddove, invece, l’istanza deve essere inviata alla Divisione contribuenti gli indirizzi sono reperibili al seguente altro link. L’istanza di interpello va redatta in carta libera e non è soggetta ad imposta di bollo. (InvestireOggi.it)

Per rendere il tutto più credibile, il malfattore intesta i messaggi ad uno dei seguenti profili :. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Va precisato che, il trucco del truffatore sta nel convincere la vittima a dirigersi nella casella dell’archivio allegato all’e-mail. (Tecnoandroid)

Il Fisco punta a scovare gli evasori ancor prima che questi diventino tali. Grazie ad un algoritmo, l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di capire chi si trova nella condizione di soccombere più facilmente alla tentazione di nascondere dei soldi allo Stato per non pagare le tasse. (La Legge per Tutti)

Agenzia delle Entrate: occhio al malware. Le mail hanno in oggetto “Il direttore dell’Agenzia delle Entrate” o “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate”, e riportano testi quale ad esempio:. Gentile contribuente, dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per il II trimestre 2019, risultano emerse alcune incoerenze. (Punto Informatico)

A seguito del mancato pagamento della prima rata nel termine di 20 giorni, il concessionario della riscossione notificava l’avviso di presa in carico delle somme dell’originario avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. (Commercialista Telematico)