Modelli F24 con crediti d'imposta in compensazione. Ecco tutte le novità chiarite dall'Agenzia delle Entrate

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Ecco tutte le novità chiarite dall’Agenzia delle Entrate. La norma stabilisce che, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti Irpef, Ires e Irap, oltre alle relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5 mila euro annui può essere effettuata esclusivamente utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. (il Dolomiti)

Ne parlano anche altri giornali

Nessun obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione per la compensazione dei crediti relativi alle ritenute alla fonte. Sul tema, quindi, tenuto conto del nuovo terzo periodo, del comma 1, dell'articolo 17 del dlgs. (Italia Oggi)

L’applicazione di sanzioni. Compensazioni nuovi requisiti: è introdotta una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. (Commercialista Telematico)

I crediti fiscali del sostituto d'imposta avranno un diverso trattamento normativo tra compensazione modello F24 e dichiarazioni fiscali. Compensazione modello F24 tramite servizi intermediari Agenzia delle Entrate anche per i crediti fiscali dei sostituti d’imposta. (Informazione Fiscale)

Con l’accollo del debito un soggetto (accollante) assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui (dell’accollato), con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo. (Euroconference NEWS)

In questo caso, chi vorrà far valere un credito d’imposta 2019 nella delega di pagamento (il modello F24) dovrà farlo sul canale online delle Entrate. (Il Sole 24 ORE)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. Inoltre, si prevede che i suddetti rimborsi possano essere alternativamente riconosciuti come credito d’imposta, a richiesta del datore di lavoro. (Ipsoa)