Superbonus, cessione credito o sconto in fattura: decisione entro marzo

La proroga è stata concessa per aiutare gli operatori, i consulenti e le associazioni di categoria

L’Agenzia delle Entrate ha spostato il termine al 31 marzo 2021 per comunicare al fisco la propria scelta tra le due opzioni – sconto in fattura o cessione del credito – messe a disposizione dal Superbonus al 110%.

La proroga, prevista dal provvedimento 2021/51374 del 22 febbraio, riconosce ben 15 giorni in più rispetto alla scadenza originaria fissata per il 16 marzo. (Consumatore.com)

La notizia riportata su altre testate

Il testo precisa infatti che la possibilità di optare per lo sconto in fattura la cessione del credito è riconosciutr a per gli interventi di cupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. (La Repubblica)

Con il provvedimento di cui al protocollo n. n ha come oggetto Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. (Condominio Web)

’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio telematico della comunicazione con cui il contribuente, per fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020, informa l’Agenzia di aver optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. (Edilportale.com)

La Comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 15 ottobre 2020 (data in cui è stata resa disponibile, appunto, la specifica procedura telematica). (Euroconference NEWS)

Intervento edilizio radicale: non esiste solo il Superbonus 110%! 19/2020, l’AdE ha ribadito che un’asseverazione tardiva impedisce l’accesso al Sismabonus (art.16, comma 1-quater, del DL 63/2013) e, di conseguenza, al Superbonus. (ingenio-web.it)

Attenzione: il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate Il range temporale originario era fissato a martedì 16 marzo 2021 dal Provvedimento 8 agosto 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. (QuiFinanza)