Cessione del credito e sconto in fattura, le modalità di sospensione nel provvedimento delle Entrate

Cessione del credito e sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate individua i profili di rischio e le modalità di sospensione della comunicazione.

Provvedimento che è stato pubblicato, appunto, il 1° dicembre e che individua i profili di rischio e le modalità di sospensione della comunicazione.

Cessione del credito e sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate individua profili di rischio e modalità di sospensione della comunicazione. (Informazione Fiscale)

Ne parlano anche altri media

L'eventuale quota residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso Rispetto alla sua prima formulazione, la norma sul credito d'imposta in questione ha subito molteplici modifiche che ha prorogato la misura e ne ha esteso il perimetro applicativo. (Condominio Web)

Riepilogo finale. Il provvedimento individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. (ingenio-web.it)

Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa. (Fiscoetasse)

Se, dopo le verifiche, invece non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, o è decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Notizie - MSN Italia)

decreto “Anti-frodi” (D.L. 122-bis del D.L. (MySolution)

In particolare, l'Agenzia può sospendere le comunicazioni inviate, per un massimo di 30 giorni. (Nextville.it)