Agenzia delle Entrate: aggiornato software per cessione credito e sconto in fattura

34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Dal 12 novembre infatti, il decreto Anti-frodi n.157/2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per i lavori diversi dal Superbonus al fine dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura

I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021”. (Rinnovabili)

Ne parlano anche altre fonti

Equiparare i bonus casa ordinari al 110% porta con se il rischio di una battuta d’arresto per il settore dell’edilizia. Campanello d’allarme da parte degli addetti ai lavori, su tutti i tecnici chiamati a rilasciare le asseverazioni a fronte delle cessioni crediti anche per bonus facciate e ristrutturazione (ed altri bonus casa come ecobonus ordinario). (Investire Oggi)

Roma – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. (ConfineLive)

A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto generale, come per esempio, nell’ipotesi di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, in questo caso, il visto interessa l’intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al Bonus edilizio (Lavorincasa.it)

Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. (CASA&CLIMA.com)

E’ questo, in sintesi, il punto di vista di Anfit, l’associazione nazionale per la tutela della finestra Made in Italy. (Guida Finestra)

Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto (ingenio-web.it)