Acconto imposte, riduzione anche per minimi e forfettari: risoluzione AdE

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Acconto imposte ridotto anche per minimi e forfettari: per i titolari di partita IVA ai quali si applicano gli ISA arriva la risoluzione esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, la n.

E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n.

E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. (Informazione Fiscale)

Su altri media

34/2019, in seguito all’emanazione del Dl n. Sempre entro il termine del 30 novembre, chi non era tenuto a versare la prima rata, invece, effettuerà un unico versamento nella misura del 90%. (BusinessWeekly)

93/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’importo delle rate degli acconti dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dei versamenti disposta dal Dl n. Per effetto della modifica normativa, infatti, le due rate di acconto sono adesso di importo identico (entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%. (Il Giornale delle PMI)

La riduzione degli acconti d’imposta 2019 al 90% non si applica solo ai “soggetti ISA”, ma, come già era stato anticipato dall’Agenzia delle Entrate in via informale alcuni giorni fa, si estende anche ad altri contribuenti. (Ipsoa)

ISA: cambia l'importo degli acconti fiscali 28 Ottobre 2019 Imprese e lavoratori autonomi che esercitano attività a cui si applicano gli ISA, indici di affidabilità fiscale, verseranno gli acconti di novembre nella misura del 50%: un risparmio, quindi, rispetto alla precedente aliquota del 60%. (PMI.it)

Risposta n. 479 del 2019.pdf. Nel quesito posto all’AdE, l’istante, che ha dato comunicazione dell’inizio attività il 19 luglio 2017, chiede se per l’anno 2018 possa essere esclusa dall’applicazione degli Isa, in quanto in condizioni di non normale svolgimento della propria attività. (Investire Oggi)

Per effetto della modifica normativa, infatti, le due rate di acconto sono adesso di importo identico (entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%. Con la risoluzione n. (LavoroLazio.com)