Bonus edilizi: niente visto di conformità per chi ha già ricevuto e pagato le fatture

Ipsoa ECONOMIA

2021) abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico.

Contenuto delle asseverazioni e del visto di conformità. Con un’altra risposta, invece, si è affrontata la questione relativa alle asseverazioni.

In tal caso, il visto interessa l’intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al bonus edilizio

Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, un chiarimento verte sul suo ambito applicativo. (Ipsoa)

Su altri media

E si fa strada anche qualche pensiero sui rischi di revoca del beneficio (o peggio) , che l’Agenzia minaccia a chi non sarà perfettamente in regola. Una verifica molto attenta sull’intero preventivo è quindi più che opportuna, e potrebbe condurre a due risultati: (Il Sole 24 ORE)

Sfuggono agli obblighi anche le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre (il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto) per le quali l'Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento. (Italia Oggi)

Il tutto deve avere data antecedente al 12 novembre 2021 L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura, è partito dal 12 novembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto – legge n. (Investire Oggi)

34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr (Gazzetta del Sud)