Visto di conformità bonus edilizi "ora per allora": va comunicato alle Entrate?

Fiscoetasse ECONOMIA

Inserisci l'indirizzo Email a cui inviare il pdf: Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi. Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione. (Fiscoetasse)

La notizia riportata su altri media

«Il visto di conformità "ora per allora", diversamente da quello "ordinario", posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione. (NT+ Enti Locali & Edilizia)