Rottamazione ter, il 28 febbraio 2020 scade la prima rata dell'anno. Ecco come pagare e non perdere i benefici

Corriere di Rieti ECONOMIA

Infine si può pagare anche utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare la compensazione.

Rottamazione ter, scade il 28 febbraio 2020 il termine per pagare la prima rata dell'anno.

Oltre al 28 febbraio, infatti, le date degli altri pagamenti sono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

Si può pagare anche agli sportelli della stessa Agenzia delle Entrate o richiedere in banca il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla "Comunicazione delle somme dovute". (Corriere di Rieti)

Ne parlano anche altre fonti

COS’È LA ROTTAMAZIONE TER? ROTTAMAZIONE TER: COME SI PAGA? (FIRSTonline)

Ritardare il pagamento – anche di una sola rata – comporta l’azzeramento del piano di rateizzazione agevolata. Una minima soglia di tolleranza c’è ed è di massimo cinque giorni oltre la scadenza del 28 febbraio. (La Legge per Tutti)

Nella classifica per regione dei contribuenti già in regola con le precedenti scadenze e interessati al pagamento della rata del 28 febbraio, si trovano in testa il Lazio con 181.334 contribuenti chiamati alla cassa, seguiti dalla Campania (144.039) e dalla Lombardia (137.555). (Italia Oggi)

Il 28 febbraio è il termine stabilito per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti già comunicato nei mesi scorsi. Rispettare i termini di scadenza delle rate consente di mantenere i benefici della "rottamazione" che altrimenti verrebbero meno in modo irrevocabile. (Sky Tg24 )

È possibile pagare la rata della rottamazione ter alla propria banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale http://www. (QuiFinanza)

Questo vuol dire che il pagamento della unica o della prima rata della rottamazione cosiddetta ter determina, per legge, l’estinzione delle procedure esecutive già avviate salvo che non si sia già tenuto il primo incanto (cioè il primo tentativo di vendita del bene pignorato) con esito positivo. (La Legge per Tutti)