Locazioni immobiliari a uso non abitativo: richiedi credito d imposta

Visure Italia ECONOMIA

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per le Locazioni immobiliari a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di credito d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Locazioni immobiliari a uso non abitativo: credito imposta per botteghe e negozi. (Visure Italia)

La notizia riportata su altre testate

917/1986;. – non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del D. Si ricorda che i cessionari potranno poi utilizzare i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. (Horeca News)

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Il bonus per la sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap. Sarà necessario inviare prima una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le spese sostenute, poi si avrà accesso al credito d’imposta, da utilizzare o da cedere ad altri soggetti. (La Legge per Tutti)

Si ricorda che il provvedimento prevede tra l'altro l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. (MySolution)

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

Come indicato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 18/20202 "Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione". (La Repubblica)