Domande riconvenzionali: la mediazione non è condizione di procedibilità - DB

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Con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte nel corso del giudizio, esprimendo il seguente principio di diritto: La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. (Diritto Bancario)

La notizia riportata su altri media

La “Retribuzione Individuale di Anzianità” è una voce dello stipendio – RIA – che sarebbe dovuta spettare ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dal 1990. Una sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il blocco 1991/1993 degli aumenti per l’anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. (InformazioneOggi.it)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per la domanda riconvenzionale. (La Legge per Tutti)

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile). (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Il Giornale dell'Umbria – il giornale on line dell'Umbria)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Periodico Daily)

È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall’ordinanza di rinvio. (Il Sole 24 ORE)