“Tachipirina e vigilante attesa”, il Tar sospende l’indicazione del Ministero sul Covid

ilsipontino.net SALUTE

«Il contenuto della nota ministeriale con quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2, si prevedeva una “vigilante attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale».

fonte: Open

Attraverso la sentenza il Tar annulla quindi la circolare nella parte in cui prevedeva la vigilante attesa nei primi giorni della malattia e stabilisce anche indicazioni per il non utilizzo di farmaci. (ilsipontino.net)

La notizia riportata su altri giornali

"Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli - osserva il Tar - In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. (Adnkronos)

A cura di Ida Artiaco. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. In altra parole, i medici, secondo la sentenza del Tar, possono scegliere la terapia domiciliare che vogliono per curare i pazienti malati di Covid. (Fanpage.it)

Il ricorso è firmato dal presidente e avvocato Erich Grimaldi e dall’avvocato Valentina Piraino. Questa decisione cristallizza una volta per tutte quale sia il ruolo del medico di medicina generale, ovvero agire e non lasciare i malati Covid ad attendere l’evolversi della malattia” (Nordest24.it)

Covid, crolla altro mattone: Tar boccia circolare su vigile attesa - La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia (La Pressa)

Il ricorso è stato presentata dal Comitato cura domiciliare Covid-19. Per il Tar, “in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. (Il Fatto Quotidiano)