Decreto anti-frodi solo per il futuro - ItaliaOggi.it

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Sfuggono agli obblighi anche le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre (il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto) per le quali l'Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.

I nuovi obblighi imposti dal decreto anti-frodi, ovvero l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche senza inviare la relativa comunicazione all'agenzia delle entrate. (Italia Oggi)

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L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle novità del Decreto Legge 157/2021. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. (Gazzetta del Sud)

Si sottraggono a tale regola le spese già pagate alla data dell’11 novembre 2021 con comunicazione ancora da farsi. L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura, è partito dal 12 novembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto – legge n. (Investire Oggi)

In tal caso, il visto interessa l’intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al bonus edilizio Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, un chiarimento verte sul suo ambito applicativo. (Ipsoa)

Una verifica molto attenta sull’intero preventivo è quindi più che opportuna, e potrebbe condurre a due risultati: E si fa strada anche qualche pensiero sui rischi di revoca del beneficio (o peggio) , che l’Agenzia minaccia a chi non sarà perfettamente in regola. (Il Sole 24 ORE)