Superbonus 110% condomini, il Fisco fa chiarezza: limiti di spesa comuni e individuali

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In particolare, si 'parla' di ammissione al superbonus 110% e limiti di spesa agevolabili.

Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. (ingenio-web.it)

Ne parlano anche altre testate

Superbonus 110%, no limite di due case per lavori di condominio: i vincoli del Dl Rilancio. Nel comma 10 dell’articolo 119 del Dl Rilancio è previsto un limite sull’applicazione del superbonus a un numero massimo di due case per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. (QuiFinanza)

Esiste un elenco morosi in condominio e, se sì, chi vi ha accesso? Elenco morosi comunicato ai creditori del condominio. Eccezionalmente, la legge consente all’amministratore di comunicare il nome dei morosi ai creditori del condominio. (La Legge per Tutti)

1129 c.c., un'offerta di compenso che includa una certa voce e relativo emolumento per "Gestione privacy" o "Adeguamento privacy" del Condominio, l'Assemblea potrà o approvare detto compenso oppure emendarlo o ancora non approvarlo affatto. (Condominio Web)

Questa spesa può anche essere superiore a 40mila euro (per gli interventi di isolamento termico) o 96 mila euro (per i lavori di riduzione del rischio sismico).Se sullo stesso immobile sono realizzati, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. (Edilportale.com)

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. (Euroconference NEWS)

Interventi antisisimici in condominio. Allo stesso modo, la detrazione per interventi antisismici è pari a massimo 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. 60/E/2020 del 28 settembre 2020 (qui sotto allegata), nei condomini vanno calcolati tenendo conto del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. (Studio Cataldi)