Visto di conformità per bonus facciate: ecco la checklist completa con tutti i documenti che servono per non sbagliare

Investire Oggi ECONOMIA

Il decreto ha esteso l’obbligo di visto di conformità sulla documentazione attestante tutti bonus edilizi, compreso il bonus facciate; dunque non solo per il superbonus come già disposto prima dell’entrata del decreto citato

157/2021, c.d decreto Antifrode, ha previsto nuove regole ai fini dello sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi.

La Fondazione nazionale dei Commercialisti sta predisponendo la checklist sulla documentazione oggetto di visto di conformità bonus facciate. (Investire Oggi)

Su altre fonti

FAQ deludenti. A 10 giorni dall’entrata in vigore del DL antifrodi operatori e clienti possono, quindi, disporre di qualche indicazione in più sulla mutata situazione in materia di cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi differenti dal Superbonus110%, ma la delusione rispetto al testo atteso è forte. (Guida Finestra)

A differenza del superbonus, per gli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate cc), l’asseverazione riguarda solo le spese non i requisiti tecnici dell’intervento. Detto ciò, manca ancora il decreto che individua i prezzari che possano permettere al tecnico di attestare la congruità delle spese. (Investire Oggi)

Il testo della risposta. Questa la risposta dell’Agenzia:. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto (ingenio-web.it)

Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate. Roma – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. (ConfineLive)

L’aggiornamento consentirà l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità, come previsto nei chiarimenti sui bonus edilizi contenuti nella Faq n. (CASA&CLIMA.com)

A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto generale, come per esempio, nell’ipotesi di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, in questo caso, il visto interessa l’intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al Bonus edilizio (Lavorincasa.it)