Detraibilità spese sanitarie 2020, le novità
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Secondo quanto stabilito, le spese sanitarie saranno detraibili allo stesso modo, interamente, per tutti coloro che abbiano qualunque tipo di reddito.
In particolare il testo diceva: “Nello specifico la detrazione spetta per l’intero importo se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro, mentre spetta in misura minore – e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”. (idealista.it/news)
Ne parlano anche altri media
Bonus caldaia 2020 e lo sconto in fattura, novità:. Stop al sconto in fattura 2020 per il bonus caldaia. Dal 2020 stop allo sconto in fattura per chi effettua lavori agevolabili con l'Ecobonus e Sismabonus, lo prevede un emendamento alla Legge di Bilancio 2020 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato che modifica la norma del decreto crescita. (The Italian Times)
Non è però possibile avere le agevolazioni quando si tratta di interventi per i quali è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune per la loro esecuzione, o quando occorre la certificazione di conformità. (La Repubblica)
Ma poi l’esecutivo ha fatto marcia indietro e dunque le detrazioni rimangono per tutti. La manovra aveva inizialmente previsto la riduzione delle detrazioni Irpef pari al 19% sulle spese sanitarie per chi ha un reddito superiore a 120mila euro e la totale cancellazione per chi, invece, supera 240mila euro. (Leggo.it)
Nel testo che approderà in Aula non ci sarà più la limitazione e si potrà, indistintamente al redito, continuare a detrarre il 19% delle spese sanitarie. Vengono invece confermate le modifiche introdotte sulle modalità di pagamento per ottenere le detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. (Odontoiatria33)
Resta la detrazione al 19% per le spese sanitarie, senza vincoli di reddito. (La Nuova Sardegna)
Esempio:. Quota annuale detraibile = € 1.200,00. IRPEF anno in questione = € 1.000,00. € 200,00, la parte residua, non può essere recuperata in alcun modo. Per gli stessi interventi, la detrazione per il recupero edilizio NON È COMUNLABILE CON QUELLA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. (SulPanaro)