Cessione del credito e sconto in fattura, i chiarimenti sulla sospensione dell'Agenzia delle Entrate

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Se, dopo le verifiche, invece non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, o è decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Pixabay Pixabay. Con il provvedimento del 1° dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione delle comunicazioni della cessione del credito e dello sconto in fattura. (Notizie - MSN Italia)

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In particolare, l'Agenzia può sospendere le comunicazioni inviate, per un massimo di 30 giorni. (Nextville.it)

Con il provvedimento n. 340450 del 1° dicembre 2021 le Entrate fissano criteri, modalità e termini per l'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo art. La disposizione, si ricorda, ha previsto una particolare misura di controllo preventivo delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. (MySolution)

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, i contribuenti che beneficiano dei bonus casa possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, una possibilità introdotta dal decreto Rilancio. (idealista.it/news)

L'eventuale quota residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso Il credito d'imposta "locazioni" prima del 28 gennaio 2021, in a base alle precisazioni della stessa Ue, rimane nel limite degli 800mila euro stabilito originariamente. (Condominio Web)

DL Antifrodi, comunicazione cessioni crediti con profili di rischio: le regole per sospensione e annullamento. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'atteso provvedimento sui controlli delle comunicazioni della cessione del credito dopo l'entrata in vigore del DL 157/2021. (ingenio-web.it)

Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa. (Fiscoetasse)