Bonus 110% in dichiarazione, niente visto conformità solo se precompilata?

Investire Oggi ECONOMIA

A seguito delle novità introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021, in merito al visto di conformità bonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro le regole da seguire, specificando i caso in cui il visto non serve.

Le novità hanno riguardato sia il bonus 110% si altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.).

Con riferimento al bonus 110%, prima del decreto, la normativa stabiliva che in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito, occorreva acquisire il visto di conformità. (Investire Oggi)

Ne parlano anche altri media

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021 (Tiscali.it)

34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. (Gazzetta del Sud)

Il visto di conformità, precisano le Entrate, riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili, spiegano infine le Entrate, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi (AteneoWeb)

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, ecc. (idealista.it/news)

Qualche specificazione tecnica, prima di fare chiarezza sulle nuove regole. Le nuove regole per il superbonus 110%. La prima novità riguarda l'obbligo del visto di conformità. (Today)

“La Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatorila possibilità per gli operatori di ricorrere aiper attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%”. (Edilportale.com)