Spazzacorrotti spazza Bonafede

Tempi.it INTERNO

E ora anche la Corte costituzionale mette una pietra tombale sulla riforma grillina.

Non c’è solo il caso Formigoni. Che la spazzacorrotti sia un pasticcio, Tempi, come molti altri giornali italiani, lo scrive da mesi.

La Corte Costituzionale boccia la riforma voluta dal ministro grillino, un obbrobrio giuridico anticostituzionale. Occhio, la spazzacorrotti è incostituzionale.

Ci sono i reati più gravi e quelli meno gravi, ma ci dovrebbe essere un solo binario della giustizia. (Tempi.it)

Su altre fonti

CONSULTA, COMUNICATO STAMPA 12 FEBBRAIO 2020 > > SCARICA IL TESTO PDF In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che ostacoli l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore della Legge n. (Altalex)

Si tratta delle misure alternative al carcere, della liberazione condizionale e del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla condanna. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dopo aver esaminato le censure di nove tribunali di sorveglianza che si erano rivolti alla Consulta esprimendo dubbi di costituzionalità sulla mancanza di una disposizione transitoria. (Sky Tg24 )

Nessuno può essere punito, se non in base a una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Sulla retroattività della legge alla Corte costituzionale sono arrivati 17 ricorsi dai tribunali di sorveglianza. (Il Sole 24 ORE)

In particolare, era stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge. (La Stampa)

Saperne di più è una tua scelta. (La Repubblica)

Quella era un'interpretazione che facevano i giudici, non c'è una norma a riguardo nello spazzacorrotti», spiega il ministro in Transatlantico a Montecitorio. Secondo i giudici delle leggi è illegittima, in particolare, l'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la Pa le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario rispetto all'adozione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. (Il Sole 24 ORE)