Bonus edilizi, in regola con 250 euro

Italia Oggi ECONOMIA

Pronto il codice tributo (8114) utilizzabile per eseguire il versamento della sanzione minima (euro 250) per avvalersi dell'istituto della remissione in bonis ai fini dell'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni (cessione e/o sconto sul corrispettivo) dei bonus edilizi. L'Agenzia delle entrate ha emanato ieri la risoluzione n. 58/E confermando che il versamento della sanzione deve essere eseguito con il modello di delega F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114, denominato Sanzione di cui all'art. (Italia Oggi)

Se ne è parlato anche su altre testate

Nei giorni scorsi, infatti, l’agenzia ha emanato una circolare che fa luce sulle modifiche introdotte dal Decreto legge Aiuti bis in materia di solidarietà passiva del cessionario o fornitore che acquisisce crediti d’imposta che scaturiscono dai bonus edilizi. (il Resto del Carlino)

Esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi di Superbonus: arrivano dall’Agenzia delle Entrate le 3 nuove FAQ (del 12 ottobre 2022). Le FAQ del 12 ottobre: edifici plurifamiliari con unico proprietario, unità immobiliari distintamente accatastate e unico proprietario, interventi realizzati da ONLUS (BibLus-net)

Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate tre nuove FAQ relative all’applicazione del Superbonus. Riguardano la Comunicazione al Fisco per l’esercizio della prima opzione di sconto in fattura o di cessione credito in alcuni casi particolari. (PMI.it)

33/2022, in caso di intempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi (articolo 121 Dl Rilancio). 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, consentita, dalla circolare n. (Qualenergia.it)

33/E del 2022 Lo scorso 6 ottobre 2022 l’Amministrazione Finanziaria ha aperto, a precise condizioni ed entro determinati limiti, alla possibilità di applicare alle cessioni dei crediti d’imposta le disposizioni in materia di remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. (Fiscal Focus)

vengono forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai correntisti, Attraverso la circolare n. 33/E: (Altalex)