Niente definizione in Cassazione se sono le Entrate a chiedere la riduzione

Eutekne.info ECONOMIA

L’art. 5 della L. 130/2022 ha introdotto una definizione delle liti in Corte di Cassazione, che riguardava i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti al 16 settembre 2022 (era necessario che il ricorso per Cassazione fosse stato notificato entro tale data). Il termine di presentazione della domanda (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2022 n. 356446) è scaduto lo scorso 16 gennaio 2023. (Eutekne.info)

La notizia riportata su altri media

Come è noto, il cd. “36-ter” è quel controllo che investe la dichiarazione nel suo complesso, con il quale gli uffici possono, per esempio, escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, ovvero le detrazioni o deduzioni non spettanti, etc. (Euroconference NEWS)

L’istituto disciplinato dall’articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 197/2022, consente di estinguere le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti di natura impositiva, pendenti innanzi alla Corte suprema al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio e, quindi, della stessa misura definitoria. (FiscoOggi)

L’articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022 prevedono – temporaneamente – una forma di adesione agevolata e una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. (Euroconference NEWS)

Sussistono ancora dubbi sull’incrocio tra ravvedimento speciale e avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, 2021. Vediamo meglio la situazione... L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle misure previste dalla “tregua fiscale”, contenute nella legge di bilancio 2023. (Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate)

La tregua fiscale sugli avvisi bonari si limita alle somme dovuta in caso di controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021: solo in questi casi scatta la riduzione delle sanzioni, mentre non è prevista la sanatoria per gli avvisi emessi in seguito a controlli formali. (PMI.it)

È possibile avvalersi della procedura non soltanto per le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche per quelle inerenti atti meramente riscossivi. (FiscoOggi)