Bonus affitti: come utilizzare i crediti d'imposta ceduti

Ipsoa ECONOMIA

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Con la risposta a interpello n. 797 del 1° dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di bonus affitti e cessione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. (Ipsoa)

La notizia riportata su altri media

La disposizione, si ricorda, ha previsto una particolare misura di controllo preventivo delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. (MySolution)

Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa. n. 283847 dell’8 agosto 2020 (Fiscoetasse)

Se, dopo le verifiche, invece non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, o è decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Notizie - MSN Italia)

Riepilogo finale. Il provvedimento individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. (ingenio-web.it)

In seguito alla pubblicazione del Dl 157/2021 (meglio noto come Dl Anti-frode) che ha lo scopo di limitare i comportamenti fraudolenti in materia di bonus edilizi, l'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento 1° dicembre 2021, n. (Nextville.it)

L'eventuale quota residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso Il credito d'imposta "locazioni" prima del 28 gennaio 2021, in a base alle precisazioni della stessa Ue, rimane nel limite degli 800mila euro stabilito originariamente. (Condominio Web)