Credito di imposta per la sanificazione: via alle prenotazioni

Popolis ECONOMIA

Tempo di lettura: < 1 minuto. Il Decreto Sostegni bis ha visto l’introduzione di un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

L’incentivo è diretto a sostenere i costi per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; la somministrazione di tamponi; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti e di altri dispositivi di sicurezza (quali termoscanner), nonché l’acquisto di dispositivi atti a garantire il distanziamento, come barriere e pannelli protettivi. (Popolis)

La notizia riportata su altri media

Recentemente il legislatore, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. decreto Sostegni-bis), è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

4/2017 i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi Con Circolare n 9/E del 23 luglio le entrate trattano del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. (Fiscoetasse)

decreto Sostegni-bis), è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta – l’Agenzia delle entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, le attese istruzioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivoa quello di sostenimento della spesa. (AteneoWeb)

Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Professionisti e attività di impresa per Transizione 4.0. (Industry 4.0)

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha recentemente approvato il modello per comunicare le spese sostenute, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione, e consentire, così, l’individuazione della quota fruibile. (Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate)