Il 36-ter può usufruire del ravvedimento speciale

Euroconference NEWS ECONOMIA

La Legge di bilancio 2023, pur non prevedendo una specifica definizione per il controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, consente di utilizzare il ravvedimento speciale, previsto dai commi da 174 a 178, dell’articolo 1 L. 197/2022, con le sanzioni ridotte ad 1/18. Come è noto, il cd. “36-ter” è quel controllo che investe la dichiarazione nel suo complesso, con il quale gli uffici possono, per esempio, escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, ovvero le detrazioni o deduzioni non spettanti, etc. (Euroconference NEWS)

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È possibile avvalersi della procedura non soltanto per le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche per quelle inerenti atti meramente riscossivi. (FiscoOggi)

L’istituto disciplinato dall’articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 197/2022, consente di estinguere le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti di natura impositiva, pendenti innanzi alla Corte suprema al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio e, quindi, della stessa misura definitoria. (FiscoOggi)

Chiarimenti e criticità in tema di ravvedimento speciale dopo la Circolare del Fisco di fine gennaio. Sussistono ancora dubbi sull’incrocio tra ravvedimento speciale e avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, 2021. (Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate)

La definizione agevolata al 3% riguarda le comunicazioni emesse a seguito di controlli automatizzati e non formali: regole e sanzioni caso per caso. Le comunicazioni di irregolarità che derivano da controlli fiscali formali non consentono l’accesso alla definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. (PMI.it)

L’art. 5 della L. 130/2022 ha introdotto una definizione delle liti in Corte di Cassazione, che riguardava i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti al 16 settembre 2022 (era necessario che il ricorso per Cassazione fosse stato notificato entro tale data). (Eutekne.info)

Il perimetro normativo è assai ampio, atteso che l’articolo 1, comma 179, L. 197/2022 prevede che, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 D. (Euroconference NEWS)