Come da noi anticipato poco tempo, l’Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, ha pubblicato la circolare salva crediti. Fino a ieri non era possibile correggere una comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura errata. Ciò aveva preoccupato moltissimi contribuenti che si sono visti rigettare la pratica di cessione per meri errori formali o di poco conto che non incidevano sulla validità del credito.
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Responsabilità in solido, restano gli indicatori. Per evitare la configurabilità del concorso in violazione nella cessione dei bonus edilizi, però, i fornitori e i cessionari potranno invocare ulteriori elementi e circostanze, anche documentali, rispetto agli indicatori già noti e approvati dalle Entrate. Prevista una corsia preferenziale per correggere gli errori e inviare le comunicazioni tardive: la remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro, per la tardiva presentazione delle comunicazioni per opzioni di cessione e sconto in…
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Pronti i chiarimenti interpretativi dell’Agenzia sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis. Con le nuove disposizioni, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
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Obre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 33/E/2022 avente ad oggetto le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, e, più precisamente, l’illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Aiuti bis e i chiarimenti in merito alla regolarizzazione degli errori nell’indicazione dei dati nella comunicazione. In effetti, da tempo l’Agenzia delle entrate aveva annunciato una circolare volta ad illustrare le modalità per la correzione degli…
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/9 Gli 'indici di diligenza', spiega l'Agenzia, sono dei criteri che se rispettati dovrebbero escludere dai controlli, al contrario se non lo fossero potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri elencati, l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare, e la mancata effettuazione dei lavori Superbonus, ipotesi proroga di 6 mesi e rimodulazione degli aiuti esistenti
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Nella cessione dei crediti si potranno evitare responsabilità esibendo qualunque documentazione in proprio possesso. Il ritardo nella presentazione delle comunicazioni potrà essere sanato pagando 250 euro. Ed eventuali errori messi a posto mandando una email di correzione alle Entrate. Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia con una circolare sulle novità per cessione e sconto in fattura delle detrazioni relative ai bonus edilizi dopo il dl aiuti bis.
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In tema di cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla normativa, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
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La consapevolezza che il credito è inesistente o la mancata diligenza nell’acquisizione dei documenti indispensabili come l’asseverazione dei lavori e i visti di conformità sulle spese sostenute, o anche l’incoerenza e la palese contradditorietà tra i documenti presentati: eccoli i casi principali di dolo o colpa grave che inchiodano l’intermediario che acquista il credito a una responsabilità solidale nel caso venissero accertate truffe e quindi, di conseguenza, lo liberano…
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Per l'accesso al Superbonus chi non rispetta determinati criteri sarà più soggetto a controlli sui crediti fiscali. Con la circolare n. 33/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti sulla cessione dei crediti ai correntisti e ulteriori precisazioni in merito agli indici di diligenza, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti.
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