Dl aiuti bis: stretta per chi non paga tassa extraprofitti

La Gazzetta del Mezzogiorno INTERNO

- ROMA, 09 AGO - Le aziende tenute a pagare la tassa sugli extra-profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

Lo prevede il testo finale del dl aiuti bis, che è stato bollinato dalla Ragioneria. (La Gazzetta del Mezzogiorno)

Se ne è parlato anche su altri media

Una misura temporanea, sul modello di quanto fatto durante l'emergenza Covid, limitata al periodo d'imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo) e questa volta collegata all'emergenza del caro bollette. (Il Sole 24 ORE)

Quando scade la domanda, come funziona. Solo nei primi tre giorni dopo il via alle domande per il bonus psicologo, ne sono arrivate più di 130.000. I l bonus psicologo è stato prorogato e rifinanziato con lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 10 milioni già stanziati. (Donna Moderna)

Cosa prevede il Decreto Aiuti bis nel dettaglio? GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI OGGI:. Decreto Aiuti bis, quali sono i bonus che riceveranno copertura grazie ai 17 miliardi di euro di fondi appositamente stanziati? (INRAN)

L’ITER. L’iter parlamentare del provvedimento potrebbe iniziare già domani con la presentazione in Senato, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi a Palazzo Madama. Di certo non ci sarà molto tempo, tra le esigenze della pausa estiva dei lavori e quelle della campagna elettorale (ilmessaggero.it)

Dunque -precisa Anp-Cia- pur essendo interventi apprezzabili, producono effetti assai modesti. Sono da apprezzare, continua Anp-Cia, gli interventi per il contenimento dei costi energetici e l’aumento, rispetto alla previsione iniziale, del taglio del cuneo fiscale. (OglioPoNews)

- ROMA, 09 AGO - Le aziende tenute a pagare la tassa sugli extra-profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. (Alto Adige)