Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti

FiscoOggi ECONOMIA

La procedura (articolo 1, commi 206-212, legge 197/2022) riguarda le vertenze in cui è parte l’Agenzia delle entrate e prevede la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, fruendo della riduzione potenziata delle sanzioni (un diciottesimo del minimo edittale) e della possibilità di dilazionare il pagamento del dovuto in venti rate trimestrali. La definizione della lite – ha precisato la circolare omnibus 2/2023, paragrafo 5 – può anche essere parziale. (FiscoOggi)

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Con la risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, sono stati istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 1 commi 186 ss. (Eutekne.info)

La legge di Bilancio 2023 consente di definire le controversie pendenti attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio e alla parte che risulti soccombente nell’ultimo grado di giudizio e nei precedenti. (Ipsoa)

Nel caso in cui i contribuenti interessati siano rimasti inerti, l’acquiescenza agevolata è esclusa per gli avvisi di accertamento i cui termini per la proposizione del ricorso sono spirati nei primi giorni del 2023. (Fiscal Focus)

In questa occasione, molto scarni sono i chiarimenti ufficiali, che sono stati diramati con le circolari nn. 1 e 2 del 2023. Non sono stati approvati specifici provvedimenti attuativi. (Eutekne.info)

La procedura agevolativa richiede il versamento integrale della sola imposta, senza sanzioni e interessi, e si perfeziona pagando l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari ammontare, con la prima da corrispondere entro quello stesso termine. (FiscoOggi)

A differenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ove il calcolo delle somme dovute viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e comunicato al contribuente entro il 30 giugno 2023, nel caso della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti l’onere di determinare gli importi dovuti è a esclusivo carico del contribuente. (Fiscal Focus)