Definizione delle controversie tributarie o conciliazione giudiziale?

Ipsoa ECONOMIA

La legge di Bilancio 2023 consente di definire le controversie pendenti attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio e alla parte che risulti soccombente nell’ultimo grado di giudizio e nei precedenti. La stessa legge, inoltre, prevede la possibilità di definizione delle controversie pendenti (fino al secondo grado) avvalendosi di una forma speciale di conciliazione giudiziale, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre a interessi e eventuali accessori. (Ipsoa)

La notizia riportata su altri media

Il perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dall’articolo 1, commi 186-205, della Legge n. (Fiscal Focus)

La procedura agevolativa richiede il versamento integrale della sola imposta, senza sanzioni e interessi, e si perfeziona pagando l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari ammontare, con la prima da corrispondere entro quello stesso termine. (FiscoOggi)

197 del 2022, infatti, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento resterà solo un miraggio. Per i contribuenti che hanno preferito attendere il Provvedimento attuativo previsto dall’articolo 1, comma 184, della Legge n. (Fiscal Focus)

La L. 197/2022 ha introdotto varie definizioni delle pendenze tributarie, tra cui rientrano la definizione degli avvisi bonari (art. 1 commi 153 e ss. della L. 197/2022) e il ravvedimento operoso speciale (art. (Eutekne.info)

Con la risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, sono stati istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 1 commi 186 ss. (Eutekne.info)

La sanatoria riguarda diversi atti, tra questi, gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023; inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023. (InvestireOggi.it)