Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d’appello di Brescia e dal Tribunale di Bergamo sul comportamento discriminatorio da parte di Ryanair nei confronti dei lavoratori. La condanna della corte di Brescia, che faceva seguito al pronunciamento del Tribunale di Bergamo, riguardava la cosiddetta “clausola di estinzione”. COSA HA DETTO CUSCITO SULLA CONCORRENZA.
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Quanto al sindacato, è «soggetto collettivo portatore di un interesse proprio», cioè il diritto di appartenere a un sindacato. Ma in Italia, con la causa promossa dalla Filt Cgil di Bergamo, Ryanair è stata condannata in via definitiva per una clausola del contratto per il personale di bordo ritenuta discriminatoria. Ma per Ryanair «l’affiliazione sindacale non può essere inclusa tra le convinzioni personali», quindi non si può parlare di discriminazione Al sindacato…
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(SENTENZA INTEGRALE SENTENZA INTEGRALE_20210716). A cura di Giovanna Lavistola, 21 luglio 2021 Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società “Gli Angeli coop. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Società cooperativa a r.l. Per la Corte di Cassazione di Roma “Il ricorso è fondato”.
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I segretari nazionale e locale: «La Cassazione conferma quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte d’Appello di Brescia: sentenza importante, siamo soddisfatti». La Cassazione ha definitivamente confermato che i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali nel nostro Paese devono essere rispettati La stessa sentenza stabilisce che Ryanair è condannata a risarcire 50 mila euro, oltre le spese legali come sanzione per il comportamento tenuto verso i lavoratori.
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